Art. 1 – Finalità
Il presente Regolamento definisce gli organismi regionali del M.A.S.C.I.
Veneto e le modalità per il loro funzionamento. È redatto in attuazione
dell’art. 9 dello Statuto e conformemente alle disposizioni dell’art. 7 del
Regolamento nazionale.
Art. 2 – Organismi regionali
Sono organi della Regione:
• L’Assemblea regionale
• Gli Animatori regionali (i Segretari regionali)
• Il Consiglio regionale
• La Pattuglia regionale
• Le Zone
• I Coordinatori di Zona
Art. 3 – Assemblea regionale
L’Assemblea regionale è convocata almeno una volta all’anno, anche in
occasione di eventi organizzati con finalità diverse.
Tali eventi sono comunque connessi con un cammino di arricchimento e
di crescita degli Adulti Scout delle Comunità venete, chiamati a “fare
strada” nei tre ambiti, individuati dal Patto comunitario: CUORE,
CREATO, CITTÀ.
Nella tradizione veneta viene normalmente organizzato l’ “INCONTRO DI
PRIMAVERA” al cui interno si svolge l’Assemblea regionale.
All’Assemblea partecipano tutti gli A.S. delle Comunità regolarmente
censite.
L’Assemblea è valida quando sono rappresentate almeno la metà delle
Comunità. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei
presenti.
L’Assemblea regionale:
• elegge per un triennio, con possibilità di ricandidatura per un
ulteriore triennio, gli Animatori regionali, due persone di diverso
sesso, con pari dignità e responsabilità, per ricoprire
congiuntamente il ruolo di Segretario regionale così come definito
nell’art. 9 dello Statuto; l’elezione degli Animatori avviene – di
norma – in tempi sfalsati di un anno tra i due, ciò allo scopo di
garantire continuità nell’azione di conduzione della Segreteria
regionale;
• elegge la terna di sacerdoti tra i quali dovrà essere nominato
l’Assistente ecclesiastico regionale;
• indica tre candidati alle elezioni del Consiglio nazionale;
• propone un proprio candidato alla carica di Presidente nazionale ed
uno alla carica di Segretario nazionale;
• indica i rappresentanti regionali per ALPE ADRIA, gemellaggio
internazionale con gli A.S. di Austria, Slovenia e Croazia,
promosso in segno di fratellanza internazionale in un ambito
territoriale storicamente facente parte dell’antica diocesi di
Aquileia;
• delibera su proposte ed iniziative connesse con le competenze
statutariamente attribuite alla Regione dall’art. 8 dello Statuto.
Art. 4 – Animatori regionali (Segretari regionali)
I Segretari regionali assumono in Veneto il nome di Animatori regionali,
in quanto a loro competono, oltre alle funzioni stabilite dallo Statuto e
dal Regolamento nazionale, il compito di guida ed indirizzo dell’attività
dei Coordinatori di Zona nonché di verifica della gestione della Comunità
regionale, di cui alla lettera j. dell’art. 8 dello Statuto, eventualmente
formata.
Art. 5 – Consiglio regionale
Il Consiglio regionale si riunisce almeno due volte all’anno su
convocazione degli Animatori regionali.
E’ formato dagli Animatori regionali, dall’ A.E. regionale, dai Magister e
dagli Assistenti delle Comunità e delle Zone, dai Coordinatori di Zona
dalla Pattuglia regionale.
Il Consiglio Regionale è il luogo dove confluiscono le idee delle Comunità
utili all’elaborazione di proposte di “educazione permanente”.
I membri del Consiglio Regionale provvedono ad individuare attività ed
iniziative da sviluppare in campo regionale ed eventualmente da
proporre al livello nazionale .
Il Consiglio regionale, su indicazione degli Animatori regionali, ratifica:
– la nomina dei Coordinatori di Zona;
– la nomina dei componenti della Pattuglia regionale;
– la nomina del Tesoriere,che assume l’incarico di redigere annualmente
il rendiconto della gestione.
– le candidature al ruolo di Animatore(segretario/a) regionale devono
essere formalizzate da parte delle Comunità e/o dalle Zone mediante
comunicazione agli Animatori regionali in carica almeno trenta giorni
prima della data fissata per l’Assemblea elettiva;
– ratifica la fissazione della data per l’Assemblea elettiva previamente
stabilita dagli Animatori regionali.
Art.6 – Squero (1)
Lo “Squero” è un evento di educazione permanente aperto a tutti gli
A.S. della regione.
Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione degli Animatori
regionali nel rispetto della programmazione regionale e delle indicazioni
del Consiglio Regionale.
E’ luogo di esperienza, approfondimento e di confronto degli A.S. della
regione e delle comunità.
Art. 7 – Pattuglia regionale
La Pattuglia regionale è la “fucina di idee”, che lavora utilmente sia per
lo Squero come per gli Animatori regionali.
È composta da alcuni A.S., in un numero non inferiore a sette, che gli
Animatori regionali individuano ed ai quali chiedono collaborazione ed
apporto creativo.
Non è concepibile progetto, programma o attività regionale che
prescinda da un “cammino di crescita” degli A.S., cammino che
abbisogna di studio ed elaborazione di proposte.
La Pattuglia collabora alla redazione di “Esplorare”, rivista a carattere
non periodico del MASCI Veneto.
La Pattuglia decade automaticamente alla scadenza del triennio di
nomina.
I membri della stessa possono essere riconfermati su scelta degli
Animatori regionali.
Art. 8 – Zone
Tenuto conto del notevole numero di comunità esistenti nel territorio
regionale veneto, sono istituite le Zone.
Trattasi di raggruppamenti di comunità vicine tra loro, inserite in un
limitato contesto territoriale.
Per ogni zona viene individuato dagli Animatori regionali un
“Coordinatore”, la cui nomina viene sottoposta alla ratifica del Consiglio
regionale.
Il Coordinatore mantiene contatti con i Magister delle Comunità della
Zona, ponendosi come tramite “da e per” la struttura regionale.
Raduna gli A.S. della Zona, almeno una volta all’anno, per una “Festa di
Zona” che diviene momento sia di discernimento, sia di incontro fraterno
nella gioia.
Il Coordinatore decade automaticamente al termine del mandato
triennale; può essere riconfermato su scelta degli Animatori regionali.
Art. 9 – Carta di Comunità
La Carta di Comunità, così come previsto dall’art. 7 dello Statuto, viene
sottoposta a verifica del Consiglio regionale e, quindi, inviata per la
ratifica al Presidente nazionale.
Pur essendo questo un “obbligo” statutario, viene lasciata alla
discrezione delle Comunità la valutazione dei tempi per la
predisposizione e/o aggiornamento della Carta di Comunità e dei
successivi adempimenti.
Art.10 – Comunità regionale
Qualora se ne verifichi la necessità, viene costituita, con deliberazione
del Consiglio Regionale, la Comunità regionale con gli intenti e lo spirito
definiti dallo Statuto. Il presente regolamento assume gli adempimenti
previsti dall’art. 4 del Regolamento nazionale.
Art.11– Attività di volontariato
Su deliberazione del Consiglio regionale gli Animatori regionali
provvedono all’iscrizione del livello regionale del MASCI nei registri
istituiti presso la Regione amministrativa del Veneto, ai sensi dell’art.6
della Legge 266/91, provvedendo agli adempimenti necessari come
previsti dall’art. 20 del Regolamento nazionale.
Art.12 – Validità del Regolamento
Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea regionale del
Veneto, viene inviato al Consiglio nazionale per la verifica prevista
dall’art. 9 dello Statuto.
In caso di modifica, anche parziale, esso dovrà nuovamente essere
sottoposto alla medesima trafila di approvazione e verifica.
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(1) “Squero” è la parola veneta con la quale si indica un cantiere per la costruzione di piccole e
medie imbarcazioni in legno. E’ una parola che deriva dal greco: è nella tradizione bizantina,
infatti, che l’arte della costruzione navale veneziana affonda le proprie radici. Nel passato il
legname per le imbarcazioni arrivava a Venezia, agli squeri, da vari luoghi del Veneto e del Friuli
fluitando in zattere appositamente costruite lungo i fiumi Brenta, Agide, Piave, Livenza e
Tagliamento. E col legname giungevano in laguna, al seguito delle zattere, anche le maestranze
abili a lavorarlo. “Squero” è quindi un termine che, nella nostra tradizione, indica un luogo dove
si costruisce con l’apporto di più persone, di diversa cultura e provenienza